E' significativa la sentenza della Corte di giustizia UE di ieri 18 ottobre 2011 (nel procedimento C-34/10). Non possono brevettarsi utilizzazioni, nemmeno a fini di ricerca scientifica, o invenzioni che comportino la distruzione dell'embrione umano. E questo è tale sin dal concepimento. Ecco alcuni passaggi importanti:
34 Il contesto e lo scopo della direttiva rivelano pertanto che il legislatore dell’Unione ha inteso escludere qualsiasi possibilità di ottenere un brevetto quando il rispetto dovuto alla dignità umana può esserne pregiudicato. Da ciò risulta che la nozione di «embrione umano» ai sensi dell’art. 6, n. 2, lett. c), della direttiva deve essere intesa in senso ampio.
35 In tal senso, sin dalla fase della sua fecondazione qualsiasi ovulo umano deve essere considerato come un «embrione umano», ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, n. 2, lett. c), della direttiva, dal momento che la fecondazione è tale da dare avvio al processo di sviluppo di un essere umano
48 La questione di cui trattasi è sollevata nel contesto di una causa avente ad oggetto la brevettabilità di un’invenzione relativa alla produzione di cellule progenitrici neurali, che presuppone l’utilizzazione di cellule staminali ricavate da un embrione umano nello stadio di blastocisti. Orbene, dalle osservazioni sottoposte alla Corte emerge che il prelievo di una cellula staminale su un embrione umano nello stadio di blastocisti comporta la distruzione dell’embrione.
49 Pertanto, per i medesimi motivi esposti ai punti 32-35 della presente sentenza, un’invenzione deve essere esclusa dalla brevettabilità, anche se le rivendicazioni del brevetto non vertono sull’utilizzazione di embrioni umani, ove l’attuazione dell’invenzione richieda la distruzione di embrioni umani.