(da Il Ticino, 15.11.2019)
Due coppie omosessuali femminili si rivolgono alle rispettive aziende sanitarie locali per accedere alla fecondazione eterologa e, così, ricevere seme maschile per realizzare un desiderio di genitorialità. Le aziende sanitarie respingono la richiesta, perché la legge n. 40 del 2004 ammette alla fecondazione artificiale solo le coppie di sesso diverso. Le interessate domandano così ai giudici competenti che venga ordinato alle aziende sanitarie di procedere alla fecondazione assistita. I giudici ritengono che la legge citata sia incostituzionale e sollevano pertanto la relativa questione dinanzi alla Corte costituzionale. Questa, con la sentenza n. 221/2019 depositata il 23 ottobre, rigetta i dubbi giudicando legittimo il divieto della fecondazione eterologa per le coppie omosessuali.
Secondo la Corte, infatti, la vigente normativa non discrimina illegittimamente le coppie dello stesso sesso rispetto a quelle di sesso diverso. In primo luogo, perché il desiderio di un figlio non può essere soddisfatto senza limiti, dovendosi tenere in conto anche altri interessi. In secondo luogo, perché la fecondazione artificiale è riservata, dalla legge n. 40 del 2004, a coppie patologicamente sterili o infertili, mentre la coppia omosessuale è per natura infeconda. In terzo luogo, perché, afferma la Corte, l’idea che la famiglia composta da un papà e una mamma “rappresenti, in linea di principio, il «luogo» più idoneo per accogliere e crescere il nuovo nato non può essere considerata […] arbitraria o irrazionale”. Dunque, il legislatore, al quale compete ponderare molteplici fattori quando si trattano delicate questioni di ordine etico, non ha posto norme incostituzionali.
Ci si domanda, per inciso, perché questa sentenza della Corte non abbia avuto particolare risonanza sui mass media, di solito pronti a enfatizzare ogni novità sui temi eticamente controversi.
Se la pronuncia appare corretta, pesa nondimeno (almeno) un’ombra su di essa. Secondo la Corte questa materia resta “aperta a soluzioni di segno diverso, in parallelo all’evolversi dell’apprezzamento sociale della fenomenologia considerata”. In altri termini: in futuro il legislatore potrebbe anche modificare le norme, consentendo la fecondazione eterologa anche alle coppie omosessuali, tenendo conto della mentalità sociale dominante. Come se, dunque, la presenza di un papà e di una mamma, per un bambino, fosse un principio negoziabile.
Marco Ferraresi