Qui la sentenza della Corte costituzionale in tema di fine vita e poteri dell'amministratore di sostegno: nel procedimento, su ordinanza del giudice tutelare di Pavia Michela Fenucci, sono intervenute anche le Unioni Giuristi Cattolici di Pavia e Piacenza.
In estrema sintesi:
1. l'amministratore non può disporre di terapie e cure, salvavita e non, in assenza di espresso potere conferito dal giudice, dopo che questi abbia valutato le condizioni dell'amministrato
2. si dà tuttavia per scontato che, una volta conferito il potere, l'amministratore abbia facoltà di determinare la morte dell'amministrato attraverso il rifiuto o l'interruzione di terapie e cure.