venerdì 27 dicembre 2019

Papa Franceso, Rosario Livatino, la crisi del potere giudiziario

Papa Francesco, Rosario Livatino e la crisi del potere giudiziario
(da Il Ticino, 13.12.2019)

Il 29 novembre Papa Francesco ha incontrato i giuristi del Centro Studi Livatino in occasione del convegno nazionale dell’associazione, sul tema “Magistratura in crisi - Percorsi per ritrovare la giustizia”. Il Santo Padre ha preso spunto dall’evento per cogliere due aspetti, tra loro collegati, della crisi del potere giudiziario e del ruolo del giudice. Lo ha fatto ispirandosi al fulgido esempio del magistrato Rosario Angelo Livatino (1952-1990), vittima della mafia che combatteva nella sua professione. Giovanni Paolo II lo ha definito «martire della giustizia e indirettamente della fede».
Un primo elemento di crisi della giustizia concerne la difesa della vita umana. Il Papa cita in proposito le parole di Livatino contro l’eutanasia, che lucidamente affermava in una conferenza: «Se l’opposizione del credente a questa legge si fonda sulla convinzione che la vita umana […] è dono divino che all’uomo non è lecito soffocare o interrompere, altrettanto motivata è l’opposizione del non credente che si fonda sulla convinzione che la vita sia tutelata dal diritto naturale, che nessun diritto positivo può violare o contraddire, dal momento che essa appartiene alla sfera dei beni “indisponibili”, che né i singoli né la collettività possono aggredire». Francesco stigmatizza perciò quelle sentenze «per le quali l’interesse principale di una persona disabile o anziana sarebbe quello di morire e non di essere curato». Così, prosegue il Papa, i giudici «inventano un “diritto di morire” privo di qualsiasi fondamento giuridico, e in questo modo affievoliscono gli sforzi per lenire il dolore e non abbandonare a sé stessa la persona che si avvia a concludere la propria esistenza».
Il secondo elemento di crisi attiene a quella superbia giudiziale che elude la soggezione del giudice alla legge, come se il potere di porre le norme regolatrici della vita sociale spettasse alla magistratura piuttosto che al parlamento investito dalla sovranità popolare. E come se al potere giudiziario fosse, anzi, attribuito il ruolo di correggere le scelte democratiche pretendendo di rieducare il popolo a nuovi valori, promossi per sentenza. Afferma il Papa che, sotto questo profilo, Livatino ha colto «i segni di quel che sarebbe emerso con maggiore evidenza nei decenni seguenti, non soltanto in Italia, cioè la giustificazione dello sconfinamento del giudice in ambiti non propri, soprattutto nelle materie dei cosiddetti “nuovi diritti”, con sentenze che sembrano preoccupate di esaudire desideri sempre nuovi, disancorati da ogni limite oggettivo».
Marco Ferraresi

giovedì 28 novembre 2019

Corte costituzionale: no all'eterologa per le coppie omosessuali

Consulta: no all’eterologa per coppie omosessuali
(da Il Ticino, 15.11.2019)

Due coppie omosessuali femminili si rivolgono alle rispettive aziende sanitarie locali per accedere alla fecondazione eterologa e, così, ricevere seme maschile per realizzare un desiderio di genitorialità. Le aziende sanitarie respingono la richiesta, perché la legge n. 40 del 2004 ammette alla fecondazione artificiale solo le coppie di sesso diverso. Le interessate domandano così ai giudici competenti che venga ordinato alle aziende sanitarie di procedere alla fecondazione assistita. I giudici ritengono che la legge citata sia incostituzionale e sollevano pertanto la relativa questione dinanzi alla Corte costituzionale. Questa, con la sentenza n. 221/2019 depositata il 23 ottobre, rigetta i dubbi giudicando legittimo il divieto della fecondazione eterologa per le coppie omosessuali.
Secondo la Corte, infatti, la vigente normativa non discrimina illegittimamente le coppie dello stesso sesso rispetto a quelle di sesso diverso. In primo luogo, perché il desiderio di un figlio non può essere soddisfatto senza limiti, dovendosi tenere in conto anche altri interessi. In secondo luogo, perché la fecondazione artificiale è riservata, dalla legge n. 40 del 2004, a coppie patologicamente sterili o infertili, mentre la coppia omosessuale è per natura infeconda. In terzo luogo, perché, afferma la Corte, l’idea che la famiglia composta da un papà e una mamma “rappresenti, in linea di principio, il «luogo» più idoneo per accogliere e crescere il nuovo nato non può essere considerata […] arbitraria o irrazionale”. Dunque, il legislatore, al quale compete ponderare molteplici fattori quando si trattano delicate questioni di ordine etico, non ha posto norme incostituzionali.
Ci si domanda, per inciso, perché questa sentenza della Corte non abbia avuto particolare risonanza sui mass media, di solito pronti a enfatizzare ogni novità sui temi eticamente controversi.
Se la pronuncia appare corretta, pesa nondimeno (almeno) un’ombra su di essa. Secondo la Corte questa materia resta “aperta a soluzioni di segno diverso, in parallelo all’evolversi dell’apprezzamento sociale della fenomenologia considerata”. In altri termini: in futuro il legislatore potrebbe anche modificare le norme, consentendo la fecondazione eterologa anche alle coppie omosessuali, tenendo conto della mentalità sociale dominante. Come se, dunque, la presenza di un papà e di una mamma, per un bambino, fosse un principio negoziabile.
Marco Ferraresi

lunedì 14 ottobre 2019

Il "lievito buono" dei laici cattolici nel lavoro e nella vita pubblica

Qui una mia riflessione sulla necessaria testimonianza pubblica dei laici cattolici, sul mensile Servi della Sofferenza

Tafida: lieto fine, ma...

Qui un mio intervento a proposito del caso di Tafida, sul sito Punto Famiglia

lunedì 30 settembre 2019

Corte costituzionale: diritto di morire e obbligo di uccidere

Qui - sul sito dell'Osservatorio Van Thuan sulla Dottrina Sociale della Chiesa - un mio commento circa la recente decisione della Corte costituzionale in tema di aiuto al suicidio

mercoledì 11 settembre 2019

I laici e la Dottrina sociale della Chiesa

Qui un mio contributo su "I laici e la Dottrina sociale della Chiesa" (dalla rivista Servi della Sofferenza, aprile-maggio 2019)

lunedì 2 settembre 2019

I cattolici di fronte alla crisi di governo


Da "Il Ticino", 30 agosto 2019

I cattolici di fronte alla crisi di governo
La tentazione è sempre la stessa: avere uno sguardo puramente mondano sulle cose, perdendo di vista i valori fondamentali e smarrendo la vera posta in gioco. Quando si tratta di politica, infatti, anche per i cattolici è facile limitarsi a discutere di nomi, partiti, strategie, tempi, alleanze. Eppure, in questo campo, essi dispongono, non solo di una marcia in più, ma di un riferimento essenziale: la Dottrina sociale della Chiesa, un insieme di principi che, formulati per mezzo della ragione, traducono la Rivelazione divina in criteri di giudizio e di azione nelle realtà terrene, tra cui appunto la politica.
Da questa prospettiva, è possibile affrontare un evento istituzionalmente traumatico, come una crisi di governo, con le idee più chiare. La soluzione migliore alla crisi dovrebbe consistere nella risposta alla seguente domanda: quale tra le alternative possibili (rinnovo dell’alleanza tra Lega e Movimento 5 Stelle, nuove alleanze di governo, Conte-bis, ritorno alle urne, ecc.) è probabile che favorisca l’attuazione dei principi della Dottrina sociale?
Si tratta di un quesito tutt’altro che astratto, perché può subito concretizzarsi in questioni specifiche, che si possono qui solo accennare: quale combinazione di alleanze (attuali o presumibili dopo un voto elettorale) favorirà misure per proteggere la vita dei più indifesi, come i concepiti, gli anziani, gli ammalati? Quali forze politiche sono disposte a promuovere la famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio stabile tra un uomo e una donna, diffidando delle imitazioni? Chi è disposto a difendere il diritto dei genitori di educare i propri figli, sostenendo ad es. l’istruzione paritaria cattolica e osteggiando i corsi di diseducazione sessuale a scuola? Chi desidera proteggere la libertà di professare la fede cattolica e chi, invece, intende conculcarla, ad es. tramite normative “antiomofobia”, il cui scopo primario è di punire il pensiero cristiano sulla differenza tra maschio e femmina? Chi è favorevole alla prudente regolazione dei flussi migratori e chi, invece, svalutando i confini nazionali, incentiva di fatto pericolose traversate clandestine?
Non sarebbe male discutere di questo, prima di decidere tutto il resto.
Marco Ferraresi

giovedì 11 luglio 2019

Invito a cena al Parlamento con delitto (eutanasico): l'ord. n. 207/2018 della Consulta

Pubblicato sul sito dell'Osservatorio Van Thuan sulla Dottrina sociale della Chiesa (v. qui)

Marco Ferraresi
Presidente Unione Giuristi Cattolici di Pavia “Beato Contardo Ferrini”

Ricapitolando: Fabiano Antoniani, noto come dj Fabo, dopo un grave incidente stradale diviene cieco e tetraplegico. Soffre per gli spasmi e le contrazioni da cui è percorso e necessita per vivere dell’idratazione, dell’alimentazione e, in parte, della ventilazione artificiale. Resta però capace di intendere e di volere. Falliti i tentativi terapeutici per migliorare la sua condizione, egli stesso decide per il suicidio assistito presso un ente svizzero. Ad accompagnarlo è il sig. Marco Cappato, che è perciò imputato per il reato di aiuto al suicidio (art. 580 del codice penale). Il Tribunale di Milano, tuttavia, dubita che la norma sia costituzionalmente legittima e rimette la questione alla Corte costituzionale. Con ordinanza n. 207/2018, la Corte accoglie in parte gli argomenti del Tribunale.

L’ordinanza comincia bene: afferma che è riconosciuto a livello nazionale e internazionale il diritto alla vita e non alla morte e, dunque, non sussiste un diritto a essere aiutati a morire. Poi però la Corte sterza e, contraddicendosi, deraglia.

Il sig. Antoniani, dice il giudice costituzionale, avrebbe potuto avvalersi della legge sul fine vita (n. 219 del 2017): essa già permette, a costo della morte, di interrompere ogni terapia e i sostegni vitali, anche se del caso obbligando il medico a cooperare attivamente. E comunque beneficiando della sedazione palliativa profonda continua per attenuare il dolore.

Con ciò, in sostanza, la Corte ammette quello che i commentatori più schietti avevano da subito colto (al contrario di quelli, specie tra i cattolici, che fingevano di non vedere): che, cioè, la legge n. 219 del 2017 ha introdotto l’eutanasia in Italia. Del resto, la recente sentenza n. 144/2019, della medesima Corte, ha confermato il principio, con riguardo al caso del rifiuto o della sospensione dei trattamenti per le persone soggette ad amministrazione di sostegno. Detti rifiuto o sospensione possono essere disposti dall’amministratore di sostegno, purché – qui sta la precisazione della Corte, che mitiga sul piano procedurale i poteri dell’amministratore – egli venga a ciò espressamente autorizzato dal giudice tutelare, che deve valutare la condizione del paziente.

Quello che la legge n. 219/2017 però non concede è il diritto a un farmaco letale che uccida in tempi più brevi. La cultura della morte ha una sua logica e la Corte ne trae le conseguenze. Se ho diritto a morire di fame e di sete, perché, a questo punto, non dovrei avere diritto a una morte più rapida e “dignitosa”? La Corte ritiene che questa limitazione sia ingiustificata e incostituzionale. Occorre dunque che il Parlamento entro il prossimo 24 settembre (sorvoliamo qui sulla libertà di procedura che la Corte si è presa per l’occasione) riconosca il diritto a essere soppressi, ma “solo”: a) nell’ambito della relazione medico-paziente; b) per i malati inguaribili; c) che soffrano a un livello che ritengono intollerabile; d) che siano sottoposti a trattamenti di sostegno vitale; e) ma siano in grado di decidere autonomamente.

Che fare, ora che la Corte ha sfidato il Parlamento? A ben vedere esso, forte del proprio ruolo di rappresentante della volontà popolare, dovrebbe rispondere alla sfida con provvedimenti che, al contrario, tutelino il diritto alla vita – fondamentale e indisponibile – in ogni sua fase e condizione.

Tra i progetti di legge presentati, uno solo, però, non reca un contenuto eutanasico. Merita di essere preso in considerazione. Si tratta della proposta di legge (p.d.l.) n. 1888, presentata il 5 giugno 2019, avente come primo firmatario l’on. Alessandro Pagano.

Tale progetto è certo condivisibile nella parte in cui sancisce il diritto alla obiezione di coscienza per il personale medico, con riguardo alla applicazione della legge n. 219/2017; esclude la natura di trattamenti sanitari dell’alimentazione e dell’idratazione artificiali (per vero, sarebbe stato opportuno aggiungere anche la ventilazione), dovendosi piuttosto ritenere sostegni vitali; promuove l’applicazione della terapia del dolore; garantisce l’intervento del personale sanitario in condizioni di urgenza, in attesa dell’eventuale intervento del giudice tutelare; semplifica le modalità di revoca delle disposizioni anticipate di trattamento.

Desta invece perplessità l’articolo 1 di questo progetto di legge. Con l’intento di accogliere, nella misura meno negativa possibile, il monito della Corte costituzionale a rivedere la disciplina di cui all’art. 580 del codice penale, esso prevede una diminuzione di pena nel caso in cui la soppressione del malato sia attuata da un convivente. Per la precisione, la diminuzione di pena scatterebbe in presenza di alcuni requisiti: la vittima deve essere “tenuta in vita solo mediante strumenti di sostegno vitale” e deve essere altresì “affetta da una patologia irreversibile”, che sia anche “fonte di intollerabile sofferenza”. Dal lato dell’autore del reato, costui deve essere convivente stabile del malato e agire in stato di “grave turbamento determinato dalla sofferenza dello stesso”.

Le condizioni, dunque, al ricorrere delle quali è applicabile la diminuzione di pena sono stringenti e, in questo senso, astrattamente condivisibili. Il punto, allora, è verificare il quantum di abbattimento della sanzione.

Attualmente, il reato di aiuto al suicidio è punito di base con la pena della reclusione da un minimo di 5 a un massimo di 12 anni. In una situazione di grave turbamento psichico, come quella prevista dalla proposta dell’on. Pagano, già oggi il giudice potrebbe applicare le circostanze attenuanti generiche, e ridurre la pena in misura non eccedente un terzo. Si potrebbe dunque ritenere che il diritto vigente già consenta di tenere conto delle particolari circostanze in cui il delitto è perpetrato.

Ammettiamo comunque che, per scongiurare un intervento più invasivo sull’art. 580 c.p. da parte della Corte costituzionale, sia opportuno un intervento del legislatore, con una speciale diminuzione della pena in presenza di gravi condizioni, come quelle rappresentate dalla p.d.l. n. 1888.

Essa prevede che, in dette circostanze, si applichi la pena della reclusione da 6 mesi a 2 anni. Il problema della proposta di legge sta esattamente in questo punto. Lo sconto di pena appare eccessivo e ingiustificabile. E questo non solo perché risulta sproporzionato in relazione a un delitto che investe pur sempre il bene primario della vita umana. Ma anche perché, per il codice penale, una condanna non superiore a due anni consente al giudice di applicare in favore del reo la sospensione condizionale della pena, il che comporta una sostanziale impunità per l’autore del delitto. In questi termini, la proposta avanzata dall’on. Pagano riduce la gravità del misfatto a un livello persino inferiore al furto.

Seppure si comprenda come la proposta sia indotta dal timore suscitato dall’ordinanza della Consulta, occorre domandarsi seriamente quale sia la strategia migliore per la difesa dei principi non negoziabili. Sul punto, appaiono accurate e condivisibili le considerazioni dell’Osservatorio Van Thuan sulla Dottrina sociale della Chiesa, pubblicate lo scorso 9 luglio, che ci ricordano come “oltre che moralmente inaccettabile, la scelta del male minore è anche politicamente perdente”.

giovedì 27 giugno 2019

Mio commento a Corte cost. n. 144/2019 sul fine vita

Da Il Ticino, 21 giugno 2019

A.T. è persona maggiorenne divenuta, nel corso degli anni, totalmente incapace di intendere e di volere. Il suo amministratore di sostegno chiede perciò al giudice tutelare di Pavia, dott.ssa Michela Fenucci, i poteri per assumere tutte le decisioni in ambito sanitario nell’interesse di A.T.
Siamo nel marzo 2018 e, entrata in vigore la l. n. 219/2017 in tema di “fine vita”, il giudice pavese pone un dubbio: l’art. 3 di questa legge conferisce all’amministratore di sostegno il potere di rifiutare e di sospendere ogni trattamento anche vitale, incluse alimentazione e idratazione artificiali, a costo della morte del paziente. Il giudice emana perciò una ordinanza con la quale sottopone alla Corte costituzionale la questione della conformità di detta previsione legale con quegli articoli della Costituzione da cui si ricava la protezione di diritti fondamentali quali il diritto alla vita, alla salute, alla libertà personale. Quantomeno – si afferma nell’ordinanza – il giudice tutelare dovrebbe essere investito del caso, al fine di valutare se, in assenza di “testamento biologico”, il paziente abbia mai manifestato l’intenzione di rifiuto o sospensione di terapie salvavita. Nel procedimento dinanzi alla Corte intervengono, a sostegno dell’ordinanza e con ulteriori argomenti, anche le Unioni Giuristi Cattolici di Piacenza e di Pavia.
Il 13 giugno 2019 la Corte, con sentenza n. 144, ritiene sì infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal giudice Fenucci ma, in sostanza, ne recepisce le preoccupazioni. La Corte, infatti, interpreta il citato art. 3 alla luce della generale disciplina del codice civile sull’amministrazione di sostegno. La normativa complessivamente considerata – sostiene la Corte – consente all’amministratore di assumere decisioni di ordine sia patrimoniale, sia personale (ad es. in ambito sanitario), solo se il giudice gli conferisce espressamente ed esplicitamente un potere in proposito.
Per conseguenza, l’amministratore potrà prendere decisioni di fine vita a riguardo del proprio amministrato solo se il giudice lo abbia autorizzato, non semplicemente a occuparsi ordinariamente della sua salute, ma ad adottare, eventualmente, quelle decisioni estreme di sospensione o rifiuto menzionate dall’art. 3 della l. n. 219/2017. E il giudice potrà conferire simile potere solo dopo aver adeguatamente accertato le intenzioni (anche espresse in passato) del paziente e la sua concreta e attuale situazione. A tal fine, l’amministratore può essere obbligato ad aggiornare periodicamente il giudice sulle condizioni del paziente, specie allorché il quadro clinico muti significativamente.
In definitiva secondo la Corte la legge – nonostante la contraria apparenza della lettera – non dà “automaticamente” all’amministratore un potere di vita e di morte sul proprio amministrato, ma questi dovrà chiedere al giudice i poteri speciali di decisione sul fine vita. E il giudice non sarà obbligato a conferire tali poteri: anzi, non dovrebbe proprio conferirli almeno ove non risulti che l’amministrato abbia mai manifestato l’intenzione di non essere curato.
Qui, certo, la legge lascia una certa discrezionalità ai giudici. Si auspica che, nella prassi, questi autorizzino la sospensione dei trattamenti vitali solo nei casi di accanimento terapeutico.
Marco Ferraresi

lunedì 17 giugno 2019

Breve commento a Corte cost. n. 144/2019 su fine vita e amministratore di sostegno

Qui un breve ma interessante commento dell'avv. Livio Podrecca, presidente UGC Piacenza, alla sentenza della Corte costituzionale n. 144/2019 sul fine vita e i poteri dell'amministratore di sostegno

Vita, famiglia, principi non negoziabili: testo della relazione

Ecco il link alla relazione che ho tenuto a Linarolo (PV) il primo maggio, sul tema della Dottrina sociale della Chiesa e dei principi non negoziabili:
https://www.vanthuanobservatory.org/ita/la-protezione-della-vita-umana-e-della-famiglia-linseparabilita-dei-principi-non-negoziabili/

venerdì 14 giugno 2019

Corte costituzionale su fine vita e amministrazione di sostegno

Qui la sentenza della Corte costituzionale in tema di fine vita e poteri dell'amministratore di sostegno: nel procedimento, su ordinanza del giudice tutelare di Pavia Michela Fenucci, sono intervenute anche le Unioni Giuristi Cattolici di Pavia e Piacenza.
In estrema sintesi:
1. l'amministratore non può disporre di terapie e cure, salvavita e non, in assenza di espresso potere conferito dal giudice, dopo che questi abbia valutato le condizioni dell'amministrato
2. si dà tuttavia per scontato che, una volta conferito il potere, l'amministratore abbia facoltà di determinare la morte dell'amministrato attraverso il rifiuto o l'interruzione di terapie e cure.

venerdì 10 maggio 2019

Laico, laicità, laicismo: articolo

Qui un mio articolo sui significati di "laico", "laicità", "laicismo", sul mensile "Servi della Sofferenza"

giovedì 2 maggio 2019

Introduzione alla Dottrina Sociale della Chiesa: slide

Qui le slide di una introduzione alla Dottrina Sociale della Chiesa

Cosa ci lascia il Congresso di Verona?

Da Il Ticino, 12.4.2019

Cosa ci lascia il Congresso Mondiale delle Famiglie

Il recente Congresso Mondiale delle Famiglie di Verona si è svolto in un clima a tratti incandescente. Trascurando qui le critiche della stampa “laica”, anche in casa cattolica non sono mancate le perplessità. Da una parte, chi ritiene gli organizzatori corresponsabili dell’atmosfera polemica; dall’altra, chi considera debole proprio l’affermazione dei principi non negoziabili, oggetto del Congresso. Entrambe le parti hanno poi valutato inopportuna la presenza politica.
Una parte di questi dissensi può essere condivisibile, ma ciò non può oscurare, ad avviso di chi scrive, che vi sia stato un sano pragmatismo nella difesa dei principi, tenendo conto dell’attuale contesto culturale e giuridico; e che il Congresso abbia avuto il merito di riportare con decisione all’attenzione pubblica, anche politica, i temi fondamentali della protezione della vita umana, della vera famiglia, della sana educazione dei bambini.
I contenuti del Congresso sono sintetizzati nella Dichiarazione finale. Alcuni punti meritano di essere ripresi. Quanto al diritto alla vita, esso “è il primo tra tutti i diritti umani; deve essere riconosciuto e tutelato – dal concepimento alla morte naturale – a prescindere dalla qualità della vita che si prospetta”. Correlativamente, a fronte di norme giuridiche che contraddicono questo elementare principio, deve essere protetta la coscienza di chi non voglia cooperare a un assassinio: “coloro che lavorano per conservare e promuovere la salute fisica e mentale delle persone non siano costretti a tradire la loro coscienza o la loro fede mentre perseguono il benessere dei loro pazienti e rispondono alle loro reali esigenze”.
Quanto alla famiglia, si ricorda che essa “è fondata sul matrimonio, unione stabile ed esclusiva tra un uomo e una donna, ambedue necessari e complementari per il loro benessere psicofisico, e per generare e educare dei figli – futuri cittadini – in modo sano e responsabile”. Da ciò, discendono alcuni diritti, tra cui quello del bambino a una mamma e un papà e quello della madre a strumenti di conciliazione tra lavoro e famiglia, ma anche a potersi dedicare esclusivamente ai figli e alla famiglia, mediante adeguati sostegni economici.
La politica è avvertita del fatto che una parte dell’elettorato vota consapevolmente tenendo conto di queste esigenze, vigilando con attenzione sui programmi e l’azione dei partiti.
Marco Ferraresi

Verità e giustizia: relazioni di Fontana e Ferraresi

Qui l'audio delle relazioni di Stefano Fontana e Marco Ferraresi al convegno "Verità e giustizia: la Dottrina Sociale della Chiesa", svoltosi l'1 maggio 2019 a Linarolo (PV), Parrocchia di S. Antonio Abate, nell'ambito della VII Giornata della Buona Stampa. La mia relazione verte sulla protezione della vita e della famiglia.